142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

142.512 Ordinanza del 18 dicembre 2013 sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Art. 8 Owner the data transmitted to the C-VIS

1 Switzerland is the owner of the data entered by the Swiss visa authorities when recording a visa application and making a corresponding decision, which are transmitted to the C-VIS.

2 The visa authorities may copy the fingerprints in a C-VIS application data file and enter them in a new application data file. They become owner of the new data file compiled thereby.

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

1 La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti al C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

2 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.