1 If a Swiss authority records the data on a visa application on behalf of another Schengen state, it shall enter the name of the state concerned into ORBIS.
2 If the authority under paragraph 1 grants, refuses, revokes, annuls or extends a visa, or if it does not continue the verification of the application, the name of the state concerned is transmitted automatically to the C-VIS.
1 Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l’autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato.
2 Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l’esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.