142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 93 Return assistance and prevention of irregular migration

1 The Confederation shall provide return assistance. For this purpose, it may provide for the following measures:

a.
the full or partial funding of return counselling agencies;
b.
the full or partial funding of projects in Switzerland to preserve the ability of those concerned to return;
c.
the full or partial funding of programmes in the native country, country of origin or a third country to facilitate and arrange the return, repatriation and reintegration (programmes abroad);
d.
the granting of financial support in individual cases to facilitate the reintegration of returnees or provide them with temporary medical care in their native country, country of origin or third country.

2 Programmes abroad may also pursue the goal of contributing to the prevention of irregular migration. Irregular migration prevention programmes are those that contribute in the short term to limiting the risk of primary or secondary migration to Switzerland.

3 For the purpose of implementing return assistance, the Confederation may work with international organisations and set up a coordination office.

4 The Federal Council shall regulate the requirements and the payment and the accounting procedure for the subsidies.

260 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

a.
il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b.
il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c.
il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all’estero);
d.
in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

3 Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

260 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.