1 The Confederation shall provide return assistance. For this purpose, it may provide for the following measures:
2 Programmes abroad may also pursue the goal of contributing to the prevention of irregular migration. Irregular migration prevention programmes are those that contribute in the short term to limiting the risk of primary or secondary migration to Switzerland.
3 For the purpose of implementing return assistance, the Confederation may work with international organisations and set up a coordination office.
4 The Federal Council shall regulate the requirements and the payment and the accounting procedure for the subsidies.
260 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
2 I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
3 Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
260 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
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