1 Asylum seekers, persons in need of protection without a residence permit and persons subject to a legally binding removal order who have assets at their disposal are liable to pay the special charge. The special charge serves to cover the overall costs in accordance with Article 85 paragraph 1 generated by all these persons and their dependents.
2 The special charge is levied by confiscating assets.
3 The competent authorities may only levy the special charge if the persons concerned:
3 The Federal Council shall determine the amount of the special charge and duration of the obligation to pay.
233 See also the transitional provision to the Amendment of 16 Dec. 2016 at the end of this text.
1 Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all’articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.
2 Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.
3 Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l’interessato:
4 L’obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.
5 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del contributo speciale e la durata dell’obbligo di versarlo.
233 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 16 dic. 2016 alla fine del testo.
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