Asylum is granted to persons if they have refugee status and there are no grounds for denying asylum.
L’asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono motivi d’esclusione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.