142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 48 Cantonal cooperation

If asylum seekers are not located in the canton responsible for the enforcing the removal order, the canton of stay shall provide administrative assistance on request. Administrative assistance includes in particular delivering the person concerned to the competent canton or deporting them directly.

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.