1 From filing an asylum application to departure from Switzerland in accordance with a legally binding removal order, following the withdrawal of an asylum application, or until the ordering of a substitute measure in the event that removal cannot be enforced, persons seeking asylum may not initiate any procedure for the granting of a residence permit under the law on foreign nationals unless they are entitled to be issued with such a permit.
2 The canton may with consent of SEM grant a person for whom it is responsible in terms of this Act a residence permit if:33
3 If the canton wishes to take advantage of this opportunity, it shall inform SEM without delay.
4 The person concerned shall only have party status during SEM's consent procedure.
5 Pending proceedings for the granting of a residence permit become irrelevant with the filing of an asylum application.
6 Residence permits remain valid and may be extended in accordance with the provisions of the law on foreign nationals.
32 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 4745 4767; BBl 2002 6845).
33 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
34 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2012 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Amended by No IV 4 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
36 The title was amended on 1 Jan. 2019 pursuant to Art. 12 para. 2 of the Publications Act of 18 June 2004 (SR 170.512). This amendment has been made throughout the text.
1 Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2 Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4 L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo.
6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
35 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. IV 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
37 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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