1 In federal centres, notification of rulings is given and documents are served by hand. If the asylum seeker has disappeared, notification and service are governed by Article 12.
2 If an asylum seeker has been assigned a legal representative, notification of rulings shall be given to and documents shall be served on the service provider tasked with providing legal representation. The provider shall inform the legal representative assigned of the notification or service on the same day as it is received.
3 If an asylum seeker has not been assigned a legal representative, notification of rulings shall be given to and documents shall be served on the asylum seeker. An agent for the asylum seeker shall be informed immediately of the notification or service.
4 Verbal notification and summary justification are governed by Article 12 paragraph 3.
29 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l’asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono effettuati secondo l’articolo 12.
2 Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest’ultimo informa il rappresentante legale designato.
3 Se al richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l’asilo è informato senza indugio dell’avvenuta notificazione o dell’avvenuto recapito.
4 La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall’articolo 12 capoverso 3.
30 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
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