1 The provider under Article 102f paragraph 2 is responsible in particular for providing, organising and implementing counselling and legal representation in federal centres. It shall ensure the quality of the counselling and legal representation.
2 The provider shall determine the persons to whom counselling and legal representation is assigned. It shall assign the persons responsible for legal representation to the asylum seekers.
3 Persons professionally involved in counselling asylum seekers are allowed to provide counselling.
4 Attorneys are allowed to provide legal representation. Persons with a university degree in law who are involved in counselling and representing asylum seekers professionally are also allowed to provide legal representation.
5 There shall be a regular exchange of information between the provider and SEM, in particular to coordinate tasks and ensure quality.
1 Il fornitore di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.
2 Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l’asilo.
3 Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l’asilo.
4 Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo.
5 Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.