1 Each asylum seeker shall be assigned a legal representative from the start of the preparatory phase and for the remainder of the asylum procedure, unless the asylum seeker expressly declines this.
2 The legal representative assigned shall inform the asylum seeker as quickly as possible about the asylum seeker’s chances in the asylum procedure.
3 Legal representation shall last, under the accelerated and the Dublin procedure, until a legally binding decision is taken, or until a decision is taken about carrying out an extended procedure. Article 102l is reserved.
4 Legal representation shall end when the legal representative assigned informs the asylum seeker that he or she does not wish to submit an appeal because it would have no prospect of success. This shall take place as quickly as possible after notification of the decision to reject asylum.
5 The tasks of the legal representative are governed by Article 102k.
1 Dall’inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
2 Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo.
3 La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l’articolo 102l.
4 La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull’asilo.
5 I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 102k.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.