142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 59c Travel ban for refugees

1 Refugees are forbidden to travel to their native country or country of origin. If there is a justified suspicion that this ban on travel will be disregarded, SEM may ban all refugees from the native country or country of origin concerned from travelling to other states, and in particular to states neighbouring their native country or country of origin.

2 SEM may authorise a person to travel to a state subject to a travel ban in accordance with paragraph 1 second sentence if there is good cause for doing so.

100 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Arrangements and Information Systems), in force since 1 April 2020 (AS 2019 1413, 2020 881; BBl 2018 1685).

Art. 59c Divieto di viaggiare per rifugiati

1 I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza.

2 Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.

103 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.