1 Foreign nationals may be admitted as religious caregivers or teachers or as teachers of their native language and culture if, in addition to meeting the requirements of Articles 18–24, they:
2 In deciding whether to grant short stay permits, the competent authorities may derogate from the requirement under paragraph 1 letter b.
33 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:
2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
34 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.