142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 26a Admission of caregivers and teachers

1 Foreign nationals may be admitted as religious caregivers or teachers or as teachers of their native language and culture if, in addition to meeting the requirements of Articles 18–24, they:

a.
are familiar with the social and legal value system in Switzerland and are capable of imparting this knowledge to the foreign nationals that they care for and teach; and
b.
they are able to communicate in the national language spoken at their place of work.

2 In deciding whether to grant short stay permits, the competent authorities may derogate from the requirement under paragraph 1 letter b.

33 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).

Art. 26a Ammissione di consulenti e insegnanti

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:

a.
ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
b.
è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

34 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

 

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