1 Foreign nationals may only be admitted to provide a temporary cross-border service if their activity is in the general interests of the economy.
2 The requirements of Articles 20, 22 and 23 apply mutatis mutandis.
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.
2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.
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