1 In order to implement the readmission and transit agreements mentioned in Article 100, SEM and the competent authorities of the cantons may also disclose the required personal data to states that do not provide a level of data protection equivalent to that in Switzerland.
2 For the purpose of the readmission of its citizens, the following data may be disclosed to another contracting state:
3 For the purpose of the transit of members of third countries, the following data may be disclosed to the other contracting state:
4 Purpose limitation, any security measures and the competent authorities must be defined in the readmission or transit agreement.
1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
4 L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.