142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 104c Access to passenger data in individual cases

1 In order to conduct border controls, to combat illegal migration or to enforce removal orders, air carriers must on request provide the authorities responsible for border controls with passenger lists.

2 The passenger lists must contain the following data:

a.
surname, first name(s), address, date of birth, nationality and passport number of the persons being carried;
b.
airport of departure, transfer airports and airport of destination;
c.
details of the travel agent through which the flight was booked.

3 The duty to provide the passenger lists ends six months after the flight takes place.

4 The authority responsible for border controls shall delete the data within 72 hours of receipt.

365 Originally Art. 104b. Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).

Art. 104c Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:

a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
b.
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
c.
agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.

3 L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.

4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

374 Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

 

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