The contracting authority shall make certain that personnel are identifiable when acting in the exercise of their function.
L’autorità committente si assicura che il personale sia identificabile nell’esercizio della sua funzione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.