121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 53 ESD

1 The Electronic Situation Display system (ESD) is used by the competent federal authorities and the cantons as a management instrument and for disseminating information with a view to controlling and implementing security policy measures, in particular in the event of incidents in which acts of violence are anticipated.

2 It contains data about incidents and about measures to safeguard internal or external security.

3 FIS employees and the responsible federal and cantonal authorities that have the task of managing security policy or assessing or dealing with situation-relevant incidents have online access to the ESD.

4 In the case of special incidents, the FIS may also allow private agencies and foreign security and police authorities temporary online access. Access is limited to the data in the system that these agencies and authorities require to fulfil their tasks in dealing with the incident concerned.

Art. 53 PES

1 Il Sistema d’informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

2 PES contiene dati riguardanti eventi nonché dati riguardanti misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna.

3 I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione e della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso a PES mediante procedura di richiamo.

4 In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l’accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L’accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.