121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 33 Obligation to notify

1 The FIS shall notify the person being monitored within one month after conclusion of the operation of the reason for and nature and duration of monitoring using information gathering measures requiring authorisation.

2 It may postpone or dispense with giving notification if:

a.
this is necessary so as not to jeopardise an ongoing information gathering measure or ongoing legal proceedings;
b.
this is necessary due to another overriding public interest in order to safeguard internal or external security or Swiss foreign relations;
c.
notification could cause serious danger to third parties;
d.
the person concerned cannot be contacted.

3 Postponing or dispensing with notification must be authorised and cleared in accordance with Article 29.

Art. 33 Obbligo di comunicazione nei confronti delle persone sorvegliate

1 Entro un mese dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

2 Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:

a.
è necessario per non pregiudicare una misura di acquisizione in corso o un procedimento legale in corso;
b.
è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure lo richiedono le relazioni della Svizzera con l’estero;
c.
la comunicazione potrebbe esporre terzi a un considerevole pericolo;
d.
la persona interessata non è raggiungibile.

3 Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 29.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.