1 The FIS shall notify the person being monitored within one month after conclusion of the operation of the reason for and nature and duration of monitoring using information gathering measures requiring authorisation.
2 It may postpone or dispense with giving notification if:
3 Postponing or dispensing with notification must be authorised and cleared in accordance with Article 29.
1 Entro un mese dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.
2 Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:
3 Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 29.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.