1 In the cases specified by the Federal Constitution, the Cantons shall participate in the federal decision making process, and in particular in the legislative process.
2 The Confederation shall inform the Cantons of its intentions fully and in good time. It shall consult the Cantons where their interests are affected.
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.