1 The Confederation and the Cantons shall support each other in the fulfilment of their duties and shall generally cooperate with each other.
2 They owe each other a duty of consideration and support. They shall provide each other with administrative assistance and mutual judicial assistance.
3 Disputes between Cantons or between Cantons and the Confederation shall wherever possible be resolved by negotiation or mediation.
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
10 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.