101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 23 Freedom of association

1 Freedom of association is guaranteed.

2 Every person has the right to form, join or belong to an association and to participate in the activities of an association.

3 No person may be compelled to join or to belong to an association.

Art. 23 Libertà d’associazione

1 La libertà d’associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.