101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 22 Freedom of assembly

1 Freedom of assembly is guaranteed.

2 Every person has the right to organise meetings and to participate or not to participate in meetings.

Art. 22 Libertà di riunione

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.