The judicial authorities are independent in the exercise of their judicial powers and are bound only by the law.
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.