1 The Cantons shall appoint judicial authorities to judge civil and public law disputes and criminal law cases.
2 They may appoint joint judicial authorities.
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
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