1 Il Consiglio federale può incaricare la Commissione di eseguire gli accordi d’indennità.
2 Ove circostanze particolari l’esigano, il Consiglio federale può parimenti affidare l’esecuzione ad altre autorità. Le disposizioni della presente legge e della sua ordinanza d’esecuzione6 si applicano per analogia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.