Die finanziellen Leistungen des Bundes können erfolgen als:
Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.