1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.
4 Le modifiche di cui all’articolo 19 n. 2 hanno durata di validità indeterminata.
Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 20177
7 DCF del 17 mag. 2017.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.