1 Das Transaktionsregister gewährt folgenden Behörden kostenlos Zugang zu den Daten, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen:
2 Der Bundesrat regelt unter Berücksichtigung anerkannter internationaler Standards den Zugang zu Daten, die Transaktionen von Zentralbanken betreffen.
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.