Artikel 19 gilt sinngemäss auch für die Aufsichtsorganisation.
L’articolo 19 si applica per analogia anche all’organismo di vigilanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.