955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)
955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Art. 33 Grundsatz
Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992194 über den Datenschutz.
Art. 33 Principio
Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992194 sulla protezione dei dati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.