(Art. 5 Abs. 5 FINMA-PV)
1 Die Prüfgesellschaft erstattet:
2 Die Prüfberichte über die Fondsleitung beinhalten auch die von ihr verwalteten Anlagefonds.
3 Das Organ für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle muss den Bericht über die Aufsichtsprüfung zur Kenntnis nehmen und die Kenntnisnahme dokumentieren.
4 Für den Bericht zur Rechnungsprüfung gelten die Bestimmungen für die ordentliche Prüfung nach OR9 sinngemäss.
(art. 5 cpv. 5 OA-FINMA)
1 La società di audit allestisce:
2 I rapporti di verifica della direzione del fondo includono anche i fondi di investimento che sono gestiti dalla stessa.
3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve prendere atto del rapporto di verifica prudenziale e documentare la presa di conoscenza.
4 Al rapporto di verifica dei conti annuali si applicano per analogia le disposizioni concernenti la revisione ordinaria secondo il CO9.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.