1 Für Fondsleitungen gelten die Artikel 8–14 sinngemäss.
2 Beim Risikomanagement kann die Fondsleitung die entsprechenden Massnahmen des Vermögensverwalters für Kollektivvermögen im Rahmen ihrer risikobasierten Beurteilung berücksichtigen.
1 Alle direzioni dei fondi si applicano per analogia gli articoli 8–14.
2 Nella gestione dei rischi la direzione del fondo può considerare le corrispondenti misure del gestore patrimoniale di patrimoni collettivi nel quadro della sua valutazione orientata al rischio.
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