Die ausländische Bank darf die Zweigniederlassung erst zur Eintragung ins Handelsregister anmelden, wenn ihr die FINMA die Bewilligung zu ihrer Errichtung erteilt hat.
La banca estera può notificare la succursale per l’iscrizione nel registro di commercio solo se la FINMA le ha concesso l’autorizzazione per la sua istituzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.