Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 83

1 Banken, die bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, dürfen die Mindesteigenmittel für Zinsinstrumente und Beteiligungstitel, die im Handelsbuch geführt werden, nach den Artikeln 66–76 berechnen. Sie wenden dabei die Bestimmungen desselben Ansatzes an wie für die Unterlegung der Kreditrisiken.

2 Die FINMA legt die Grenzwerte fest.

Art. 84 Strumenti su saggi di interesse del portafoglio di negoziazione

1 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi di interesse risultano dalla moltiplicazione della posizione netta per emissione con le aliquote di cui all’allegato 5.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al calcolo dei fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d’interesse derivanti da cartolarizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.

3 I fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio generale di mercato degli strumenti su saggi di interesse corrispondono alla somma dei valori determinati per ciascuna valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.