1 Die Banken müssen nebst den Kreditausfallrisiken von Derivat-Gegenparteien nach den Artikeln 50 und 56 auch das Risiko von Marktwert-Verlusten durch Wertanpassungen von Derivaten aufgrund des Gegenpartei-Kreditrisikos mit Mindesteigenmitteln unterlegen.
2 Die FINMA regelt die Berechnungsmethode für die entsprechenden
3 Sie stellt für Banken, die weder einen Modellansatz nach Artikel 56 noch einen Modellansatz nach Artikel 82 gewählt haben, eine konservative, vereinfachte Berechnungsmethode zur Verfügung.
1 Gli equivalenti di credito per i derivati possono essere calcolati a scelta secondo uno dei seguenti metodi:
2 L’applicazione del metodo del modello EPE esige l’autorizzazione della FINMA. Quest’ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.
3 Il calcolo dell’equivalente di credito in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 61, alla quale partecipano più di due parti, è precisato dalla FINMA.
4 Questi metodi di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).
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