Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Beteiligungstitel an Unternehmen des Finanzbereichs bis 10 Prozent

1 Eine Bank, die an einem Unternehmen des Finanzbereichs höchstens 10 Prozent Beteiligungstitel in der Form harten Kernkapitals hält, zieht von den eigenen Eigenkapitalbestandteilen denjenigen Teil der von ihr gesamthaft an allen solchen Unternehmen des Finanzbereichs gehaltenen Bilanzwerte aller Eigenkapitalinstrumente ab, der den Schwellenwert 1 übersteigt. Dies gilt auch, wenn die Bank nur Eigenkapitalinstrumente an einem Unternehmen des Finanzbereichs hält, die kein hartes Kernkapital darstellen.26

2 Der nach Absatz 1 abzuziehende Betrag wird im entsprechenden Abzugsverfahren aufgeteilt nach dem Verhältnis unter den durch die Bank an den betreffenden Unternehmen des Finanzbereichs gehaltenen Eigenkapitalinstrumenten vor dem Abzug.

2bis Zusätzlich zu der Begrenzung nach Absatz 1 am Schwellenwert 1 kann eine Bank Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen nach Artikel 33 Absatz 1bis bis zu 5 Prozent des harten Kernkapitals halten, ohne diese von eigenen Eigenkapitalbestandteilen abzuziehen. Die FINMA kann entsprechende Ausführungsbestimmungen erlassen.27

3 Der Teil der addierten Bilanzwerte nach Absatz 1, der unter dem Schwellenwert liegt, wird risikogewichtet. Die Risikogewichtung erfolgt dabei für jeden Eigenkapitalbestandteil entsprechend seiner Zuordnung zum Banken- und Handelsbuch vor dem Abzug.

26 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

27 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4623).

Art. 37 Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario

1 La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un’impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenuti in tutte le imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchigia. Tale regola si applica anche quando la banca detiene in un’impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.28

2 L’importo da dedurre secondo il capoverso 1 è suddiviso mediante l’approccio di deduzione corrispondente in base al rapporto degli strumenti di capitale proprio detenuti dalla banca nella corrispondente impresa attiva nel settore finanziario prima della deduzione.

2bis In aggiunta alla limitazione secondo il capoverso 1 applicata al limite 1 della franchigia, la banca può detenere strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo l’articolo 33 capoverso 1bis fino a una quota del 5 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria, senza dedurre questi strumenti dalle componenti proprie del capitale proprio. La FINMA può emanare pertinenti disposizioni di esecuzione.29

3 La parte dei valori di bilancio sommati secondo il capoverso 1 inferiore al limite della franchigia è ponderata in base al rischio. La ponderazione è effettuata per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.

28 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

29 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.