1 Die Banken können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung und der sie präzisierenden technischen Ausführungsbestimmungen der FINMA in vereinfachter Form anwenden, wenn:
2 Sie stellen sicher, dass diese Voraussetzungen eingehalten werden, und dokumentieren die Art der Vereinfachung.
1 Le banche possono applicare in forma semplificata singole disposizioni della presente ordinanza e delle disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA che la precisano se:
2 Le banche assicurano il rispetto di queste condizioni e documentano il tipo di semplificazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.