Die Änderung bisherigen Rechts wird in Anhang 6 geregelt.
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 L’articolo 43 entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 L’entrata in vigore delle disposizioni del titolo quinto, ad eccezione degli articoli 126 e 127, è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea federale.132
132 Approvata dall’AF il 18 set. 2012 (FF 2012 7425).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.