952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)
952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Art. 148l Zusätzliche Mittel für international tätige systemrelevante Banken
Die Anforderung nach Artikel 132 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 3 dritter Strich beträgt:
- a.
- im Jahr 2020: 0 Prozent;
- b.
- im Jahr 2021: 5 Prozent;
- c.
- im Jahr 2022: 10 Prozent;
- d.
- im Jahr 2023: 20 Prozent.
Art. 148m Sconti per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
Negli anni 2020 e 2021 le esigenze di cui all’articolo 133 capoverso 2 non possono scendere sotto il 3 per cento per il «leverage ratio» e sotto l’8,6 per cento per la quota di RWA.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.