Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 148a

119 Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014 (AS 2014 1269). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016, mit Wirkung seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1725).

Art. 148b Qualità del capitale

1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, sono computati i seguenti elementi:

a.
il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi propri complementari ed esistente all’entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino a un anno prima della scadenza della durata;
d.
il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e 133 fino al momento di un’eventuale risoluzione da parte della banca.

2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:

a.
se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019;
b.
se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale;
c.
se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.