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952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 140 Anrechenbare Eigenmittel

1 Kapitalinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals, welche nach dem 12. September 2010 ausgegeben wurden und die jeweiligen neuen Voraussetzungen für die regulatorische Anrechenbarkeit nicht erfüllen, gelten ab 1. Januar 2013 nicht mehr als Eigenmittel. Vorbehalten bleibt Absatz 3.

2 Kapitalinstrumente, die vor dem 12. September 2010 ausgegeben wurden, können über einen Zeitraum von zehn Jahren gemäss Artikel 141 abnehmend angerechnet werden und gelten spätestens ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr als Eigenmittel.

3 Kapitalinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals, die zwischen dem 12. September 2010 und dem 31. Dezember 2011 ausgegeben wurden und für die einzig die Vertragsbestimmungen für den Fall drohender Insolvenz (Art. 29) fehlen, können nach Artikel 141 abnehmend angerechnet werden.

Art. 141 Computabilità dei fondi propri di base e dei fondi propri complementari secondo il diritto anteriore

1 Il capitale di partecipazione e le altre componenti dei fondi propri di base secondo il diritto anteriore che ora non sono più considerati fondi propri di base di qualità primaria o fondi propri di base supplementari e che sono stati emessi prima del 12 settembre 2010 possono essere computati per un periodo massimo di dieci anni conformemente alle disposizioni dei capoversi 6 e 7. È escluso il capitale di partecipazione di banche non organizzate sotto forma di società anonima; il capitale di partecipazione di siffatte banche può continuare a essere computato sui fondi propri di base di qualità primaria secondo lo stesso meccanismo.

2 I fondi propri complementari emessi prima del 12 settembre 2010 secondo il diritto anteriore e non considerati fondi propri complementari conformemente alla presente ordinanza possono essere computati in maniera decrescente come fondi propri complementari conformemente al capoverso 1.

3 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2022 i fondi propri prudenziali sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a.
fondi propri di base di qualità primaria: conformemente alle nuove disposizioni;
b.
fondi propri di base supplementari: conformemente alle nuove disposizioni;
c.
Tier 1 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 1;
d.
fondi propri complementari: conformemente alle nuove disposizioni;
e.
Tier 2 secondo il diritto anteriore: conformemente al capoverso 2.

4 Le componenti di cui al capoverso 3 lettere b e c costituiscono fino al più tardi al 31 dicembre 2021 i fondi propri di base supplementari, mentre le componenti di cui alle lettere d ed e costituiscono i fondi propri complementari.

5 Tutte le componenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono rilevate quantitativamente al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e addizionate per categoria.

6 Gli importi determinati il 1° gennaio 2013 conformemente al capoverso 5 sono ridotti ogni anno del 10 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2013. Essi costituiscono il limite massimo delle componenti dei fondi propri che possono essere computate secondo il diritto anteriore nell’anno considerato. Gli importi sono computati al massimo nella misura in cui la banca disponga di strumenti di capitale di qualità corrispondente.

7 Se non può più essere computato come fondi propri di base supplementari in seguito alla riduzione progressiva delle possibilità di computazione di cui al capoverso 6, uno strumento di capitale esistente può, sempreché adempia le nuove condizioni per i fondi propri complementari, essere computato come fondi propri complementari nella misura in cui è escluso dai fondi propri di base supplementari.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.