952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)
952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Art. 13 Beteiligungen ausserhalb des Finanzbereichs
Die Obergrenzen für qualifizierte Beteiligungen einer Bank an einem Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs gemäss Artikel 4 Absatz 4 BankG gelten nicht, wenn:
- a.
- solche Beteiligungen vorübergehend im Rahmen einer Sanierung oder einer Rettung eines Unternehmens erworben werden;
- b.
- Effekten für die normale Dauer eines Emissionsgeschäfts übernommen werden; oder
- c.
- die Differenz zwischen dem Buchwert und den für diese Beteiligungen geltenden Obergrenzen vollständig durch freie anrechenbare Eigenmittel gedeckt ist.
Art. 13 Partecipazioni estranee al settore finanziario
I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un’impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se:
- a.
- simili partecipazioni sono state acquisite temporaneamente nel quadro del risanamento o del salvataggio di un’impresa;
- b.
- i valori mobiliari sono ripresi per la durata normale dell’operazione di emissione; o
- c.
- la differenza tra il valore contabile e i limiti superiori applicabili a queste partecipazioni è integralmente coperta da fondi propri liberamente disponibili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.