Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 125a

86 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Mai 2016 (AS 2016 1725). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7625).

Art. 126

1 Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l’articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

2 Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario:

a.
dalla società madre del gruppo;
b.
da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o
c.
da un’altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.