Stellt die Bank fest, dass ein Klumpenrisiko die Obergrenze überschreitet, ohne dass eine Ausnahme nach Artikel 99 vorliegt, so muss sie unverzüglich ihre Prüfgesellschaft und die FINMA davon unterrichten und die Überschreitung innert kurzer Frist bereinigen.
La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell’articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla Banca nazionale svizzera nonché all’organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti ai sensi dell’articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 3.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.