Für die Behandlung einer Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gilt Artikel 39.
Al trattamento di una rivalutazione di fondi e partecipazioni si applica l’articolo 39.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.