1 Anerkannt werden Organisationen, die:
2 Der Bundesrat kann die Zahl der anerkannten Organisationen beschränken. Diese sind in der Bestimmung ihrer Organisationsform frei.
10 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2018, in Kraft seit 1. Juli 2019 (AS 2019 1781; BBl 2018 1299).
1 Sono riconosciute le organizzazioni:
2 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).
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