1 Die Mitglieder des Bankrats treten spätestens auf das Datum der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zurück, in dem sie das 70. Altersjahr vollenden.
2 Erreichen sie vorher die maximale Amtsdauer von 12 Jahren, so treten sie auf das Datum der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zurück, in dem sie diese Amtsdauer vollenden.
3 Erachtet ein Mitglied des Bankrats die gesetzlichen Voraussetzungen seiner Wahl nicht mehr als erfüllt, so erklärt es der Präsidentin oder dem Präsidenten seinen Rücktritt auf das Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung, auch wenn die Amtsdauer noch nicht beendet ist.
1 I membri del Consiglio di banca depongono il loro mandato al più tardi alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui raggiungono i 70 anni di età.
2 Se raggiungono prima di tale età la durata massima del mandato di 12 anni, essi lo depongono alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui completano tale durata.
3 Se ritengono che le condizioni legali della loro nomina non siano più adempiute, i membri del Consiglio di banca dichiarano al presidente le loro dimissioni per la data della successiva Assemblea generale ordinaria, anche se non hanno completato il loro mandato.51
51 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. del Consiglio di banca del 20 apr. 2022, approvata dal CF il 4 mag. 2022 ed in vigore dal 4 mag. 2022 (RU 2022 323).
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