1 Die Kantone erheben für die Erteilung, die Erneuerung und den Entzug der Bewilligung eine Gebühr.
2 Der Bundesrat regelt die Höhe der Gebühr.
1 I Cantoni riscuotono una tassa per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione.
2 Il Consiglio federale ne fissa l’ammontare.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.