1 I lavori fabbricati in Isvizzera prima dell’entrata in vigore della presente legge, che soddisfano alle prescrizioni fino allora vigenti, ma non alle disposizioni di questa legge, potranno essere presentati, entro un anno, all’ufficio di controllo per farvi apporre un marchio provvisorio. Quest’ultimo autorizza il detentore a mettere i lavori in commercio ancora durante tre anni. Le norme più precise a questo proposito saranno stabilite dal Consiglio federale.
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96 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
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