1 Die Mitarbeitenden können über die Daten, die über sie in einer bestimmten Datensammlung enthalten sind, Auskunft verlangen. Diese wird kostenlos erteilt.
2 Die Mitarbeitenden können schriftlich Dritte ermächtigen, über sie gesammelte Daten einzusehen oder darüber Auskunft einzuholen.
3 Ergibt sich, dass Daten unrichtig oder unvollständig sind oder dass sie dem Zweck der Bearbeitung nicht entsprechen, so muss der Inhaber der Datensammlung sie umgehend berichtigen oder vernichten.
1 I collaboratori possono esigere di essere informati sui dati che li concernono con-tenuti in una determinata collezione di dati. Le informazioni sono fornite gratuita-mente.
2 Mediante procura scritta, i collaboratori possono conferire la facoltà a un mandata-rio di consultare i dati raccolti su di loro o di domandare informazioni relative a tali dati.
3 Qualora risulti che dati siano inesatti o incompleti o che non corrispondano allo scopo del trattamento, il detentore della collezione di dati è tenuto a rettificarli o distruggerli immediatamente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.